Adesione a Catania, il Cga respinge l’appello, ma incalza il Tar per decidere nel merito

Adesione a Catania, il Cga respinge l’appello, ma incalza il Tar per decidere nel merito

Il Consiglio di giustizia amministrativa siciliana (Cga) non ha accolto l'appello cautelare proposto dai cittadini riuniti nel Comitato per lo sviluppo dell'area gelese (Csag), promotore del passaggio di Gela dal libero consorzio di Caltanissetta alla Città metropolitana di Catania, ma nel far ciò rinvia al Tar affinché affronti la questione nel merito in tempi solleciti, valutando soprattutto l'esistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo, opportunamente prima delle elezioni regionali in programma il prossimo autunno, optando alla fine per la compensa delle spese, attesa la natura della vertenza. 

Il giudice amministrativo di secondo grado, secondo quanto si legge nel dispositivo, ha respinto l'appello cautelare ritenendo che «nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, avuto riguardo anche al contenuto dei provvedimenti amministrativi gravati in primo grado al Tar, assuma rilievo preponderante l’interesse pubblico al funzionamento degli enti territoriali».

Ciò perché il collegio, a un primo e sommario esame, ha considerato «insussistente un evidente “fumus boni juris”, non sembrando, in particolare, che possa considerarsi compromesso il principio di autonomia dei Liberi Consorzi di Comuni, in relazione al parametro normativo costituzionale di cui all’art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Siciliana, a causa delle norme regionali di cui in particolare agli articoli 44 e 45 della l.r. n. 15/2015 là dove, nel disciplinare il procedimento di adesione a un ente territoriale diverso da quello di provenienza, si dispone che il passaggio da un ente territoriale a un altro dovrà essere approvato con legge regionale anziché con provvedimento amministrativo».

Sereno il commento del portavoce del Csag, Filippo Franzone: «i nostri legali – confessa –  ci hanno consigliato di appellarci al Cga, in quanto atto dovuto. Non ci sconvolgono le ordinanze di rigetto dell'istanza cautelare in primo e secondo grado. Ce lo aspettavamo. Ciò che a noi premeva era dare uno scossone ad una vertenza paralizzata da anni. E se il Tar – prosegue - agirà in tempi solleciti entrando finalmente nel merito del ricorso principale con i motivi aggiunti, così come sollecitato in questa ordinanza dal Cga, avremo raggiunto il nostro vero scopo.

A stento ancora realizziamo come sia possibile rimanere nel limbo per così tanti anni. Quindi, che il Tar decida una volta per tutte e prima possibile, anche valutando che la giurisdizione sia quella ordinaria, anziché amministrativa, ma nel qual caso spiegandoci preferibilmente pure come mai non ce lo ha detto anni fa. Purtroppo, l’esperienza ci fa diffidare sulla premura del Tar a provvedere, specie prima delle elezioni regionali, pur se sollecitato dal giudice d’appello. In pochi – conclude - possono immaginare quanto saremmo contenti di essere contraddetti sul punto». 

In effetti secondo il Cga «impregiudicata ogni valutazione del giudice di primo grado circa l’ammissibilità del ricorso in relazione alla titolarità, in capo ai ricorrenti, di un interesse “differenziato e qualificato” a impugnare gli atti contestati, il Collegio – precisa l’ordinanza – stima preliminarmente necessario che, in sede di decisione del ricorso nel merito, vada verificata l’esistenza, o meno, della giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo alla prospettazione della appellata in base alla quale nella specie potrebbe venire in questione essenzialmente la lesione del diritto di voto/di elettorato attivo, nella sua “appartenenza e perimetrazione” territoriale, rispetto alla quale i ricorrenti agiscono in prevenzione in rapporto alla tornata elettorale che si terrà nell’ottobre del 2022».