Rubrica giuridica/Reati di detenzione e porto illegale di armi

E’ prassi nel nostro Tribunale assistere a processi per detenzione o porto abusivo di armi.

La materia è regolata dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (cosiddetto Tulps) che oltre a dettare i casi e le condizioni per ottenere le licenze, qualifica e differenzia le armi in proprie e improprie, intendendosi per proprie quelle da sparo e in genere tutte quelle aventi come scopo precipuo l’offesa alla persona.

 

Le armi improprie sono le bianche che, pur avendo finalità diversa, possono in determinati contesti e circostanze essere dirette contro l’incolumità della collettività. La disciplina della materia è altresì integrata dalla legge n. 110/1975 e sue successive modifiche. 

 

Il codice penale prevede una serie di reati contravvenzionali – dall’ art. 695 all’ art. 699 c.p. – che mirano alla tutela del bene vita e incolumità dei singoli consociati.

 

Si va dalla punizione prevista a carico di chi fabbrica, introduce nello Stato ovvero esporta e pone in vendita armi senza licenza a chi detiene – con carattere di continuità e stabilità – armi e munizioni senza averne fatto regolare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, passando per il reato commesso da chi esercita la vendita ambulante di armi. Con un particolare accento posto dal legislatore sul reato di porto abusivo di armi preceduto dalla sanzionata omessa consegna di armi detenute.

 

Per soffermarci sui due reati maggiormente contestati dalle procure, è opportuno evidenziare che il reato di detenzione abusiva di armi è previsto dall’art. 697 del codice penale che punisce non solo chi detiene armi, caricatori e munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità nelle 48 ore successive all’acquisizione ex art. 38 Tulps ma anche – seppur in modo più blando – colui che, venuto a conoscenza che nel luogo da lui abitato – anche se temporaneamente – si trovano armi e munizioni non ne faccia prontamente denuncia.

 

E ciò a prescindere dall’indagine sull’efficienza o meno delle munizioni detenute. La contemporanea detenzione di armi da sparo e delle relative munizioni integrano normalmente un’unica ipotesi di reato purché le munizioni non eccedano il quantitativo contenuto in un caricatore ovvero non siano difformi – per qualità e grandezza – all’arma posseduta. Non rientrano nella fattispecie le armi bianche sebbene il porto delle stesse senza giustificato motivo è punito ex art. 4 legge n. 110/1975.

 

Il reato contravvenzionale di porto abusivo di armi previsto dall’art. 699 cp punisce coloro che portano le armi fuori dall’abitazione senza la licenza quando essa è richiesta. Se la licenza non è ammessa, la pena sarà aumentata. Presupposto del reato è l’obbligo di licenza di cui all’art. 42 Tulps.

 

Il reato di porto abusivo di armi assorbe quello di detenzione illegale solo nella remota ipotesi in cui si dimostri che l’inizio della detenzione coincida cronologicamente con il porto. Essendo una prova ragionevolmente difficile da sostenere si avrà normalmente un concorso tra i due reati costituendo la detenzione il normale antecedente logico del porto. D’altronde diverse sono le condotte e diverso è il fine che esse intendono perseguire. 

 

Tutti i reati inerenti le armi prevedono pene aumentate se commessi da persone a cui la legge vieta di concedere la licenza ovvero qualora quest’ultima sia stata negata o revocata.