Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Gela Capitano di Fregata (CP) Ferruccio Alessandro Grassia ha emanato nei giorni scorsi un ordinanza che disciplina la dispersione di ceneri funebri in mare.
Ritenendo necessario ed opportuno disciplinarne le modalità nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con la necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell’evoluzione socio economia ha reso noto che negli specchi acquei antistanti il Compartimento di Gela è consentita la dispersione delle ceneri funebri in mare, previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficiale di stato civile del Comune competente sul territorio ove avviene la dispersione, in conformità alle prescrizioni della Legge 30 marzo 2001 n° 130 e a quelle della Legge regionale n. 18 in data 17 agosto 2010.
Ha ha emanato la seguente ordinanza.
Art. 1 – Distanze minime dalla costa e da manufatti
È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al “Rende Noto”. La dispersione è, comunque vietata ad una distanza inferiore ai 100 metri dalla costa, nelle zone interdette da apposita ordinanza, dagli impianti e/o strutture, dai corridoi di entrata e uscita dei porti, dalle foci dei fiumi, dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricolture e da qualsiasi manufatto o natante in mare.
Art. 2 – Obbligo di avviso
È fatto obbligo, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti, di inoltrare apposita nota a questa Autorità Marittima, la data, l’ora e il luogo in cui avverrà la dispersione delle ceneri allegando alla predetta
comunicazione copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato civile competente.
Art. 3 – Comunicazione unità assistente
L’interessato dovrà preventivamente informare dell’uscita in mare per la dispersione ceneri laCapitaneria di Porto di Gela via telefono (0933917755) e/o tramite VHF Canale 16, comunicando ora e luogo dell’attività, gli estremi dell’autorizzazione ed indicando l’unità utilizzata allo scopo.
Il termine delle operazioni di dispersione dovrà essere comunicato al medesimo Ufficio.
Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni
I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero illecito amministrativo, dall’art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 171 del 18.07.2005, dall’ art. 650 C.P e ss.mm.ii.