Le prossime “elezioni” per scegliere il presidente, il vicepresidente e il consiglio direttivo delle nove «aree urbane di quartiere», nove componenti per ogni area, inducono a qualche riflessione e a una successiva considerazione sul tema del decentramento infracomunale, previsto già agli albori della riforma degli enti locali con la legge n. 142 del 1990.
Il principio, oggi richiamato dall’articolo 17 del TUEL (Testo unico degli enti locali), prevede che: «nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti sono previste le circoscrizioni, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate». Allo Statuto comunale e a un apposito regolamento è demandato il compito di stabilirne l’organizzazione e il funzionamento.

La stessa norma stabilisce che, nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 250 mila abitanti, lo Statuto possa prevedere forme di decentramento territoriale. Nascono così quelli che oggi vengono chiamati in vario modo: i municipi (a Roma), i quartieri (a Bologna, ad esempio), le zone in altri contesti. In ogni caso, si tratta di decentramento, con elezioni che normalmente si svolgono in contemporanea con quelle comunali, negli stessi seggi e nel rispetto delle norme di trasparenza.

Quanto descritto non è, però, ciò che accadrà a Gela il prossimo 25 gennaio. Quello che si realizzerà è piuttosto riconducibile a un esercizio di partecipazione popolare che trova la sua base normativa nell’articolo 8 del TUEL, dove si prevede la valorizzazione delle forme associative dei cittadini nell’amministrazione della città, rimandando allo Statuto comunale una attenta — e auspicabile — regolamentazione.
Nel caso gelese, nello Statuto del Comune sono rinvenibili due indicazioni, contenute negli articoli 65 e 66, dal carattere piuttosto generico. Né il regolamento approvato dal Consiglio comunale con la delibera n. 51 del 14 maggio scorso appare particolarmente preciso sulla questione che dovrebbe affrontare: i comitati di quartiere e la loro riconoscibilità.
Con il dovuto rispetto per chi ha lavorato alla stesura di quel regolamento, diversi passaggi finiscono per contraddire la realtà che si è determinata negli anni. In particolare, alcuni aspetti rischiano di far scivolare una buona intenzione in una cattiva prassi: la mescolanza, all’interno della stessa area, di quartieri molto diversi sotto vari profili; la mancanza di indicazioni correttive nell’attribuzione dei nove seggi, utili a compensare la commistione tra quartieri così come assemblati; infine, la previsione dell’apartiticità, che rischia di venire meno insieme alla spontaneità e all’autonomia dei comitati di quartiere più autentici.

Non è un mistero che, in vista del voto del 25 gennaio, a chiedere consenso siano anche attivisti politici e partitici. Né sorprende che alcune liste risultino riconducibili, più o meno chiaramente, a partiti o a formazioni politiche organizzate. Il rischio è quello di riproporre, sia pure in scala ridotta, un modello di partecipazione calato dall’alto, distante dall’idea di una proposta realmente dal basso.

Definire i rapporti tra amministrazione comunale e quartieri è certamente necessario. Tuttavia, forse si sarebbe potuto fare diversamente, avendo maggiore cura nel salvaguardare quanto costruito in molte zone della città nel corso degli anni, valorizzando la memoria e le specificità dei diversi territori.
Anche l’ipotesi del voto online, potenzialmente più sicuro e trasparente, avrebbe potuto essere presa in considerazione. Il rischio politico e sociale, altrimenti, è che anche questa volta la partecipazione democratica resti una rappresentazione «recitativa», lontana dai problemi reali e dalle esigenze concrete dei quartieri.