Pandemia Covid, Gela zona rossa: tutto quello che c’è da sapere

Pandemia Covid, Gela zona rossa: tutto quello che c’è da sapere

A partire dalle ore 14 di mercoledì 13 gennaio e fino a domenica 31 gennaio 2021, Gela è zona rossa, a causa dell'aggravarsi della situazione pandemica da Covid–19.

La richiesta è stata inoltrata dal sindaco Lucio Greco ed accolta dal Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che d'intesa con l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha emanato apposita ordinanza in cui ha dichiarato zone rosse i comuni di Gela e Villarosa, aggiungendoli ai comuni di Messina, Milena, Capizzi, San Fratello, Ramacca, Castel di Iudica, Santa Flavia e Ravanusa. Le zone rosse nell'isola diventano così 10. 

L'ordinanza regionale recepisce le misure restrittive dettate per le "zone rosse" dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e relativi allegati. Il primo cittadino gelese ha ritenuto necessario integrarle con ulteriori misure restrittive, che sono poi contenute nelle ordinanze sindacali n. 22 e n. 23, per rafforzare ulteriormente il contenimento del contagio nel territorio comunale. Tali misure, concordate con l'asp nissena, decorrono con efficacia immediata dalle ore 14 di mercoledì 13 gennaio. Sicché, dal combinato disposto dei provvedimenti sopra menzionati, nel territorio gelese risultano vigenti, a partire dalle ore 14 di mercoledì 13 gennaio, le seguenti misure restrittive:

Spostamenti, “coprifuoco”, messa e funzioni religiose (Dpcm 3/12/2020 coì come recepito da ordinanza regionale, fino al 31 gennaio 2021). 

Sono consentiti spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità. Divieto di spostamenti in altri comuni. Si possono andare a trovare parenti o amici, una sola volta al giorno, all'interno del proprio comune, nei limiti di due persone (oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi), nell'arco orario che va dalle 5 alle 22 (viceversa, si possono ospitare a casa, una sola volta, al massimo due persone oltre ai minori di anni 14 e disabili o non autosufficienti conviventi). Il rientro a casa (l'abitazione di residenza) deve avvenire, comunque, entro le ore 22. 

Oltre quest'orario, lo spostamento rimane consentito solo per esigenze lavorative, di salute e necessità. La correttezza degli spostamenti dev’essere sempre dimostrata mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. Si può andare a messa ed è consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli. Si può uscire per gettare i rifiuti e fare una passeggiata (che rientra nell'attività motoria) in prossimità della propria casa. Si possono accompagnare animali per le loro esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Lo spostamento per fare la spesa, comprare un farmaco o un giornale, o per recarsi al lavoro, sia a piedi che in bici, deve essere comunque giustificato (come con l’auto) in caso di eventuali controlli, mediante autocertificazione. 

Attività motoria e sportiva (Dpcm 3/12/2020 così come recepito da ordinanza regionale, fino al 31 gennaio 2021).

L'attività motoria all'aperto è consentita individualmente (vietati assembramenti) ed in prossimità della propria abitazione, con mascherina e distanziamento di 1 metro da altre persone. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, di benessere e termali sono sospese, fatta eccezione per le attività riabilitative o terapeutiche. Sospese l'attività sportiva e motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. L’attività sportiva in bici è consentita ma con distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.

Servizi alla persona (ordinanza sindacale n. 22, fino al 20/01/2020)

Il sindaco ha disposto la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Chiusura e sospensione luoghi di assembramento, divieto di stazionamento ed accesso a parchi, giardini, piazze e vie cittadine (ordinanza sindacale n. 22, fino al 20/01/2020)

Inoltre, sono state disposte dal sindaco Greco la sospensione del mercato settimanale e dei mercati rionali, la chiusura di tutte le ville comunali, giardini pubblici, le aree riservate ai giochi, i due cimiteri comunali ed i fiorai. E' vietata ogni forma di assembramento. Vietato lo stazionamento nelle seguenti strade e piazze cittadine (ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti): 1) Piazza Umberto; 2) Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele che sul lato di via G.N. Bresmes; 3) Corso Vittorio Emanuele; 4) Corso Salvatore Aldisio; 5) Via Gen. Cascino; 6) Piazza S. Agostino; 7) Piazza Martiri della libertà; 8) Piazza Roma; 9) Piazza S. Francesco; 10) Piazza S. Giacomo; 11) Viale Federico II di Svevia (Lungomare); 12) Portici di Macchitella; 13) Via Venezia; 14) Via Palazzi; 15) Via Parioli; 16) Viale Indipendenza; 17) Piazza Tre Porte; 18) Stazione ferroviaria; 19) Zone balneari di Manfria, Roccazzelle e Piano Marina.

Sospensione scuole, attività educativo-formative e ludico-ricreative (ordinanza sindacale n. 22, fino al 20/01/2021)

Il primo cittadino ha altresì disposto la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, delle università, dei centri di formazione professionale, dei centri linguistici, ad eccezione dei soli alunni diversamente abili, per i quali l'attività didattica e scolastica potrà proseguire in presenza previo accordo tra famiglie ed istituzioni scolastiche. Sospese le attività di baby parking, asili nido, ludoteche e simili, anche se svolte all'aperto. Sospese pure le scuole di ballo, danza, musica e recitazione. 

Bar, ristoranti, pizzerie, tavola calda, pasticcerie: vendita da asporto (dpcm 3/12/2020 così come recepito da ordinanza regionale, fino al 31 gennaio 2021)

Tali attività sono aperte esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti, sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti il consumo e gli assembramenti in prossimità dei locali.

Bar, ristoranti, pizzerie, tavola calda, pasticcerie: vendita a domicilio (ordinanza sindacale n. 22, fino al 20/01/2021)

La consegna a domicilio dei prodotti dell'attività di ristorazione rimane consentita sino alle ore 24, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per il confezionamento che per il trasporto. 

Attività commerciali al dettaglio consentite (Dpcm 3/12/2020 così come recepito da ordinanza regionale, fino al 31 gennaio 2021)

Restano aperte le seguenti attività commerciali, elencate nell'allegato 23 al Dpcm del 3/12/2021: ipermercati, supermercati, discount, minimercati ed altri esercizi di alimenti vari (botteghe); tabacchi; edicole; cartolibrerie; librerie; farmacie; parafarmacie; commercio al dettaglio di prodotti surgelati; materiale elettrico; elettronica da consumo; informatica e telecomunicazioni; elettrodomestici; sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; carburante per autotrazione; brico, ferramenta e vernici; materiale edile; sanitari; bazar; forniture per ufficio; confezioni e calzature per bambini e neonati; biancheria personale; articoli sportivi; bici; autoveicoli e motocicli (e relative parti ed accessori); giocattolai; articoli medicali e ortopedici; cosmetici e profumeria; erboristeria; animali domestici e alimenti per animali domestici; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi e detersivi. Altresì, commercio al dettaglio ambulante (di prodotti: alimentari e bevande, ortofrutticoli, ittici, carne, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati), nonché vendita di qualsiasi prodotto effettuata via internet, televisione, radio, telefono e/o per corrispondenza. Infine, commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Vietate le restanti attività al dettaglio escluse da questo elenco (abbigliamento; calzature per adulti e comunque over 16 anni; lavanderie industriali; ecc.).

Divieto attività commerciali di domenica e festivi (ordinanza sindacale n. 22, fino al 20/01/2021)

Nei giorni festivi è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Attività produttive e professionali (ordinanza sindacale n. 22, fino al 20/01/2021) 

Le attività produttive, professionali, commerciali ed artigiane, di cui sia consentita l'apertura, possono avvalersi dell'orario continuato, ma comunque devono cessare la loro attività entro le ore 20. Le attività professionali, ad eccezione degli ambulatori sanitari, non possono ricevere al pubblico se non per indifferibili ragioni di urgenza e/o difesa. Sono consentite tutte le attività per la realizzazione delle opere pubbliche e quelle industriali di rilevanza nazionale. Sono sospese le attività inerenti gli interventi di edilizia privata e di impiantistica tranne che la messa in sicurezza o il completamento di opere da eseguire con urgenza.

Pubblici uffici (ordinanza sindacale n. 23, fino al 31/01/2021)

Il sindaco ha infine ordinato la sospensione in presenza delle attività di tutti gli uffici comunali tranne per i servizi essenziali e di pubblica utilità, quelli connessi alle gestione dell'emergenza pandemica e per quelli indifferibili da erogare in presenza (tra i quali ad esempio, il protocollo; il portierato; stato civile, anagrafe e rilascio carte d'identità; servizi cimiteriali limitatamente a tumulazione; forniture con autobotti nelle zone prive di rete idrica; ecc.).